1. Il mio presunto padre è deceduto ormai da 18 anni , posso comunque “ricevere giustizia “ e vedermi finalmente riconosciuta come figlia legittima?
2 Il mio presunto padre dopo essere deceduto è stato cremato : ho visto così svanire la possibilità di ottenere il giusto riconoscimento ?
Ora cerchiamo di fornire delle risposte a domande (che logorano chi vive questo problema di non essere riconosciuti sin dalla nascita ) , in maniera semplice e comprensibile .
QUESITO N. 1
Allora per rispondere e questa e ad altre domande inizierei con l’affermare che il test di paternità è possibile eseguirlo sul materiale biologico del presunto padre (PP)
Se quest’ultimo è in vita possono essere sufficienti circa 2-3 ggt di sangue spottate su carta , oppure possiamo utilizzare saliva raccolta con uno swab buccale od altro ancora .
Se invece il PP è deceduto è possibile , dopo aver riesumato la salma , utilizzare dei frammenti ossei o altro materiale autoptico .
Ho una buona esperienza di Dna ottenuto da riesumazione di cadavere : il limite più grande in questi casi è la possibile degradazione del Dna a causa della “non sempre ideale conservazione _” del cadavere .
In aiuto di questi reperti oggi esistono diversi kit che sono concepiti proprio per amplificare il dna in “condizioni estreme –“ .
Siamo quindi in grado di fornire una risposta di tipo affermativo anche alla prima domanda .
QUESITO N.2
SITUAZIONE DIVERSA SI HA INVECE QUANDO IL PP DECEDUTO è STATO CREMATO .
Allora non si può procedere all’utilizzo delle ceneri e bisogna quindi studiare la “situazione familiare “ .
Il primo elemento che ci potrebbe tornare sicuramente utile è l’eventuale famiglia che il PP si può essersi formato nel corso della sua vita .
In altre parole se dal PP sono nati altri figli questi ci possono fornire indirettamente il Dna del nostro assistito .
Esistono ovviamente dei software dedicati per calcolare l’associazione allelica tra i fratelli e il nostro assistito ; se poi sono vive anche le madri , la situazione sarà ancora più gestibile .
Quindi anche alla seconda domanda , a meno di situazioni assolutamente anomale , è possibile fornire una % di compatibilità biologica tra PP e figlio , in relazione alla variabilità genetica offerta dai figli nati all’interno del matrimonio del PP.